Quanti di noi si sono recati in Agenzia per prenotare una vacanza?
Una altissima percentuale.
Può capitare che i nostri piani vengano mandati all’aria per una qualche ragione; il viaggio non porta pertanto alcun piacere, svago o riposo, ma anzi crea un disagio psicofisico per la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
In tali casi la Legge tutela il “consumatore/cliente/turista” prevedendo il così detto “danno da vacanza rovinata”.
Gli impegni lavorativi, i ritmi sempre più stressanti, ci fanno guardare alle vacanze (non importa la stagione) come una panacea miracolosa anti stress che incide sul nostro benessere mentale e fisico.
I disservizi dei Tour operators o delle compagnia aeree sono ascrivibili ad un inadempimento contrattuale, nello specifico turistico, in quanto manca la corrispondenza tra prestazioni fornite e promesse.
Tale discrepanza porta al risarcimento del danno, alla restituzione delle caparre/anticipi, sino al riconoscimento di viaggi gratuiti.
Il Codice del Turismo ( D. lgs. N 79/2011) riconosce la risarcibilità dei casi in cui il pregiudizio è correlato al tempo di vacanza e alla irripetibilità della occasione di svago perduta.
Per pacchetto turistico si intende un viaggio, una vacanza incluse le crociere anche a “tutto compreso” (trasporto, alloggio, servizi tipo visite guidate e attività ricreative).
La protezione del consumatore del servizio è assicurata dal requisito della forma scritta del contratto, che deve contenere termini chiari e precisi nonché le condizioni pattuite che devono rispecchiare paramenti di qualità in conformità a determinati standard stabiliti dall’Unione Europea.
Se le condizioni sono meno favorevoli al cliente prima dalla firma, il tour operator deve garantire la prestazione richiesta, se accade dopo la firma è necessario avvisare il consumatore dei disagi e restituire l’acconto nonché proporre soluzioni alternative vantaggiose economicamente.
Nel contratto sono richiesti gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria delle agenzie viaggi nonché le specifiche indicazioni del pacchetto (trasporto, albergo, servizi inclusi ecc).
L’art. 37 del Codice del Turismo dice che la comunicazione inesatta, fornita con l’intenzione di tacere delle informazioni relative alla vacanza, è causa di annullamento del contratto.
Proprio per questo accade che la difformità tra un opuscolo e termini dell’accordo consente al consumatore sia di sciogliere il contratto e ottenere il risarcimento del danno oppure di ottenere una integrazione del pacchetto a spese della compagnia.
Se il prezzo subisce una variazione deve essere subito documentata o comunicata antecedente a più di 20 giorni dalla partenza. Il consumatore può sempre recedere nel caso che il prezzo sia superiore al 10% di quello originariamente concordato oppure nel caso sia avvenuta una modifica del pacchetto di uno o più elementi del contratto non accettati dal turista per giustificato motivo.
L’esclusione di responsabilità per il fornitore del viaggio avviene se l’inadempimento e l’inesatta esecuzione sono imputabili:
- al consumatore/turista,
- a fatti imprevedibili o inevitabili,
- a un terzo estraneo al rapporto,
- a caso fortuito o forza maggiore.
Il consumatore/ turista, fuori da questi casi, potrà quindi far valere le proprie ragioni nel termine di tre anni dal suo rientro nel luogo di partenza per i danni eventualmente occorsi alla persona, mentre per i danni derivanti dalle prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto tale termine è di 18 o 12 mesi a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori.
Per i danni patrimoniali diversi da quelli alla persona (per esempio ciò che si è pagato come surplus a causa di alcuni disservizi) la domanda dovrà essere presentata entro un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.
Gli strumenti sono il ricorso o la composizione bonaria delle controversie affidata in maggior parte alle Camere di Commercio.
A voi è successo qualcosa che ha rovinato la vostra tanto sognata vacanza? Parliamone insieme per valutare eventuali possibili risarcimenti.