Tutela dei minori: cause tra famigliari

Spesso si verificano situazioni famigliari in cui i minori divengono oggetto di causa, vuoi tra genitori per la tutela esclusiva, vuoi tra parenti e famigliari.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5/03/2014 n-5097, ha ravvisato un conflitto di interessi tra chi è incapace di agire in giudizio personalmente (il minore) e chi lo rappresenta (il genitore vivente con patria potestà).

Accade che molto spesso l’interesse del rappresentato ceda all’interesse del rappresentante.

Il caso

I nonni materni e la zia materna proponevano nel 2010 ricorso presso il Tribunale dei minorenni di Bari, lamentando una situazione insostenibile in relazione ai loro rapporti con il nipote in quanto quest’ultimo, volutamente, veniva allontanato dalla famiglia materna dal padre, dopo la morte prematura della madre.

Il padre del minore poneva in essere un comportamento volto a troncare ogni legame affettivo e relazionale con i parenti della madre defunta. La richiesta della famiglia della madre del minore era quella di ripristinare il rapporto con il bambino.

Sentenza della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto che il minore non fosse parte del processo in quanto la sua partecipazione al giudizio era avvenuta attraverso un suo rappresentante legale (nel nostro caso l’avvocato del padre) scelto da chi ha un conflitto di interessi.

Nella specie e’ in gioco una parte importante dei rapporti affettivi e educativi del minore in guanto la contrapposizione del padre ai famigliari del ramo materno comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa e che lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa se si tiene conto della scomparsa prematura della madre.

Il padre ha preteso in questo caso di interpretare univocamente le volontà del figlio, senza curarsi in realtà dei desideri dello stesso, impedendogli un ruolo attivo nel processo, ma relegandolo ad essere solo l’oggetto del processo, senza tenere conto del suo diritto ad essere assistito da esperti minorili e consulenti adatti a non estraniarsi da una vita famigliare con i parenti, attraverso anche l’aiuto, in caso di conflitto di interessi, di un curatore speciale.

Conclusioni

E’ evidente che una cosa fondamentale sia l’ascolto del minore, dei suoi bisogni, necessità, opinioni, con l’adeguata cura e ausilio

da parte degli operatori di diritto specializzati, non esclusivamente con quella del legale del padre sempre e comunque in una ottica collaborativa.

Pertanto l’allontanamento dalla famiglia della madre, imposto dal padre al figlio minore, lede la stessa libertà stabilita dalla Costituzione per ogni soggetto, incluso un bambino sotto patria potestà.